ARTICOLO 1
L’osservanza del presente Regolamento interno del ”Porto Turistico di Punta Ala” - redatto dalla Società “MARINA DI PUNTA ALA S.p.A.” (che in appresso sarà denominata soltanto “Società”) in attuazione dell’Art.8 dell’atto di Concessione da parte del Ministero della Marina Mercantile, per la costruzione e la gestione di un Porto Turistico in Comune di Castiglione della Pescaia, Loc. Punta Ala (Prov. di Grosseto) – è obbligatoria per tutti gli Utenti e cioè per coloro che godano, a qualsiasi titolo, dei Servizi Portuali e dei beni (posti ormeggio, posti macchina, ecc.) che comunque ricadono nell’ambito di detto Porto Turistico.
ARTICOLO 2
La “Società” si riserva il diritto di aggiornare integrare, modificare il presente Regolamento – previa approvazione dell’Autorità Marittima – al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l’efficienza del Porto.
ARTICOLO 3
La “Società” provvede alla gestione del Porto, affidandone la direzione a un Direttore, al quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari all’espletamento dei servizi e delle prestazioni.
ARTICOLO 4
Ferme restando le competenze degli Organi dell’Amministrazione dello Stato, l’applicazione e l’osservanza del presente Regolamento, ed anche di tutte le altre norme di legge e di disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell’ambito del Porto, dalla Direzione dello stesso e dal personale da essa dipendente, il quale è munito di particolare segno distintivo, o tenuta, stabiliti dalla medesima. Al fine di assicurare l’osservanza del presente Regolamento, detto personale potrà dare opportune disposizioni a chiunque si trovi nell’ambito del Porto, che alle stesse si dovrà attenere. La Direzione provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto, nonché all’espletamento di quelli che la Società determina di gestire direttamente.
ARTICOLO 5
Le infrazioni rilevate e contestate dal personale, di cui al precedente art. 4, saranno immediatamente comunicate alla Direzione, che -in caso di infrazione a norma di legge e amministrative- ne darà opportuna segnalazione all’Autorità competente. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente autorità potranno essere adottati, in ordine all’infrazione rilevata, la “Società” potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti in transito o solo frequentatori occasionali del Porto.
ARTICOLO 6
La “Società” provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stabilite, mediante affissione del presente Regolamento nei locali della Direzione e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Gli Utenti ed i frequentatori del Porto sono tenuti all’osservanza delle norme di comportamento stabilite in detto Regolamento, il quale – per il solo fatto che essi accedano ed usino il Porto – è da ritenere da essi accettato. Nello spirito del presente Regolamento Interno – e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel Porto Turistico – la Direzione di esso curerà altresì l’esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli Utenti del Porto medesimo.
ARTICOLO 7
È vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale nell’ambito del Porto Turistico, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all’esercizio del Porto stesso e predisposte e autorizzate dalla “Società”.
TITOLO II ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO
ARTICOLO 8
Il Porto Turistico consente l’attracco di n. 885 imbarcazioni secondo le seguenti categorie, come segue:

All’interno del Porto è presente un’area destinata ad ospitare le imbarcazioni in transito. L’area riservata all’ormeggio, delle imbarcazioni in transito, così come identificata nell’allegato “R” dell’Atto di Concessione Demaniale, dovrà comunque prevedere, proprio in funzione della sua specifica utilizzazione, la possibilità di accogliere imbarcazioni di misura e dimensioni diverse rispetto a quelle previste nella configurazione tipica, sempre all’interno del rispetto dei criteri di sicurezza della navigazione. Le richieste che di volta in volta, perverranno, potranno essere accolte e soddisfatte, anche con l’utilizzo di modalità di ormeggio diverse, per esempio tramite l’affiancamento ai pontili di imbarcazioni , anche al fine di garantire e facilitare le operazioni di carico e scarico
· La composizione tipica degli ormeggi lasciati a disposizione dei natanti in transito, comprende i seguenti posti barca:

Tale composizione prevede l’utilizzo di posti ubicati su pontili galleggianti di cui è in corso l’iter per l’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione.
ARTICOLO 9
I posti di ormeggio sono contrassegnati con numero indicante il Pontile o Banchina e con numerazione araba progressiva. I contrassegni sono riportati sulle fronti di approdo in modo ben visibile. I posti fissi o riservati sono elencati, con l’indicazione del nominativo dell’avente diritto, del nome e delle dimensioni dell’imbarcazione, in apposito registro tenuto presso l’Ufficio della Direzione del Porto. Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e non può fruire che del posto a lui riservato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove.
Resta inteso che l’intestatario del diritto di godimento dei servizi si assume ogni responsabilità riguardo ad eventuali dichiarazioni mendaci in ordine alle esatte dimensioni e caratteristiche delle imbarcazioni nonché al corretto utilizzo del Posto Barca assegnatogli. Le imbarcazioni non possono avere ingombri comprensivi di ogni appendice,sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio, con tolleranza del 10% in lunghezza e dell’ 1% in larghezza, ad eccezione di deroghe autorizzate dalla Direzione del Porto per cause particolari. Per l’eventuale inosservanza di tali ingombri da parte degli Utenti di ormeggi riservati, previa diffida operata dalla Direzione del Porto, il Direttore, qualora constati che tali inadempimenti possano produrre rischio alla sicurezza della navigazione, azionerà previa segnalazione alla competente Autorità Marittima senza indugio le procedure di cui all’Art. 10 necessarie a rimuovere lo stato di pericolo. Qualora tale inosservanza non comporti rischi alla sicurezza della navigazione sarà azionata a tutela degli interessi della Società Marina di Punta Ala S.p.A., e degli eventuali aventi diritto, la procedura di rimozione dell’imbarcazione dal posto impropriamente occupato mediante invito scritto all’Utente di rimuovere spontaneamente l’imbarcazione entro il termine di giorni 15 (quindici) decorso inutilmente e quale la Società Marina di Punta Ala S.p.A. avrà la facoltà di provvedervi direttamente ai sensi dell’Art. 10. Per gli ormeggi destinati all’uso pubblico in caso di inosservanza degli ingombri di cui ai commi precedenti, sarà provveduto immediatamente da parte della Direzione alla rimozione dell’imbarcazione secondo la procedura di cui all’Art. 10.
ARTICOLO 10
Le imbarcazioni che saranno rinvenute presenti all’ormeggio senza alcun titolo autorizzativo saranno rimosse immediatamente dalla Società, anche a mezzo di terzi appaltatori incaricati. Le imbarcazioni potranno essere rimosse forzatamente, anche ed, occorrendo, con alaggio e trasporto fuori dall’ambito portuale; al contravventore e/o all’Utente verranno addebitate tutte le spese ed oneri connessi alle procedure di rimozione.
ARTICOLO 11
Le imbarcazioni degli “Utenti in transito”, cioè di coloro che, non fruendo di posto fisso, intendono utilizzare la parte del Porto riservata all’uso pubblico, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione l’assegnazione di un posto di ormeggio in detta parte del Porto, devono sostare nell’ avamporto fino a quando non abbiano ricevuto l’assegnazione del posto, se disponibile e, le altre necessarie istruzioni e disposizioni. I responsabili delle imbarcazioni in transito, dovranno comunicare alla Direzione i dati concernenti l’imbarcazione che richiede i servizi della Marina di Punta Ala S.p.A. Le unità in transito potranno sostare secondo le modalità e disponibilità stabilite di volta in volta dalla Direzione del Porto. In base ai posti liberi, la sosta è garantita fino ad un massimo di 3 (tre) giorni, salvo proroga giornaliera concessa dalla Direzione del Porto in base alle disponibilità dei posti liberi destinati al transito.
ARTICOLO 12
L’Utente che si assenti per un periodo superiore alle 24 ore deve darne comunicazione alla Direzione, indicando la data di partenza e quella di previsto ritorno, nonché, possibilmente, la località che intende raggiungere. Avviso deve darsi anche in caso di previsto rientro oltre le ore 21.
ARTICOLO 13
La “Società” s’impegna a mantenere l’ormeggio a disposizione dell’imbarcazione comunicata alla direzione ai sensi del disposto dell’art.9 dagli Utenti di posto riservato. In caso di mancata comunicazione dei dati dell’imbarcazione autorizzata all’ormeggio la Società è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Qualora l’utente intenda, in tale periodo, accordare l’uso del proprio ormeggio a terzi, l’interessato è obbligato a:
1)comunicare, per iscritto e con congruo preavviso, alla Direzione il nominativo del terzo e della relativa imbarcazione, precisando le dimensioni della stessa; 2)assicurarsi che il terzo utilizzatore dell’ormeggio sia a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento e si impegni ad osservarlo.
L’Utente può inoltre incaricare la “Società” per tramite della Direzione, di concedere a terzi l’uso temporaneo del proprio ormeggio, alle tariffe e secondo le condizioni stabilite dalla “Società” stessa. Sull’importo percepito in base alle tariffe di cui sopra, la “Società” tratterà il 10% a titolo di rimborso spese, rimettendo il restante 90% all’interessato.
ARTICOLO 14
Tutte le manovre eseguite all’interno del Porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento e gli spostamenti di ormeggio che si appalesino necessari in caso di emergenza o per particolari motivate esigenze connesse con l’operatività del Porto. In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, sotto la propria responsabilità provvedevi direttamente con personale di propria fiducia.
ARTICOLO 15
Nell’ambito del Porto la velocità massima è di 3 nodi.
ARTICOLO 16
È vietato a tutte le imbarcazioni, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Esse debbono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato. I cavi di nylon auto-affondanti, predisposti dalla “Società”, devono essere impiegati solo per mettere in forza il corpo morto. È fatto divieto di avvolgerli alle bitte ed alle gallocce di bordo. Ogni utente assicurerà al cavo di nylon, o, se possibile, alla catena cui esso è collegato, un proprio cavo di ormeggio e solo quest’ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo. Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata. È fatto obbligo agli Utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi. E’ fatto assoluto divieto di ormeggiare imbarcazioni con eliche sporgenti sui canali di navigazione.
ARTICOLO 17
È vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, nell’ambito del Porto , sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili. Per i rifiuti solidi debbono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori di raccolta differenziata, dei quali il Porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per le esigenze igieniche, deve farsi uso delle apposite installazioni di raccolta delle acque di sentina o dei serbatoi di bordo delle acque luride, o secondo il caso, dei locali igienici esistenti a terra.
ARTICOLO 18
All’interno del Porto è vietato l’uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari. È vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, o quelli ausiliari; per prove e per la ricarica batterie, prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nonché, durante il periodo da Giugno a Settembre compresi, tra le ore 12.30 e dopo le ore 15.30 Sono vietati nei detti orari anche l’effettuazione di lavori rumorosi, e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui. Tutti gli altri lavori, che comportino disagio o molestia agli altri Utenti, devono essere effettuati nell’area del Cantiere Navale di riparazioni. Nelle acque del Porto ed all’imboccatura sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea. È vietato altresì immergersi – in prossimità delle imbarcazioni – per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività sono assicurate da personale specializzato, riconosciuto dalla Direzione del Porto ed iscritto negli appositi registri tenuti dalla Autorità Marittima.
ARTICOLO 19
È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, ecc.) comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli. La Direzione del Marina avrà la facoltà di provvedere direttamente alla rimozione di tali materiali nonché delle biciclette in stato di abbandono anche ove fissate alle apposite rastrelliere. Tali oggetti saranno mantenuti a disposizione dei proprietari per un periodo di giorni 160 (centosessanta) senza obbligo di custodia da parte del Marina ,decorso il quale saranno smaltiti Nei casi di documentata necessità, motivata da impedimenti fisici dell’Utente abituale o da particolari conformazioni dell’imbarcazione, la Direzione del Porto potrà autorizzare l’installazione di strutture accessorie per l’accesso a bordo, purchè di facile rimozione e comunque da rimuoversi durante il periodo di non utilizzo.
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ARTICOLO 20
I possessori di imbarcazioni ormeggiate ai posti devono mantenere le stesse in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma e, dopo specifica diffida all’avente diritto ed ai suoi dipendenti, la Direzione avrà facoltà di far effettuare le pulizie esterne a
mezzo di personale di propria fiducia, con addebito del relativo costo all’avente diritto medesimo.
ARTICOLO 21
Tutte le unità che entrino nel Porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalle competenti Autorità. Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della “Società” e dei suoi agenti. La Direzione, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo dei natanti da parte della competente Autorità Marittima. Prima di assentarsi dal Porto – in particolare per periodo di consistente durata – gli Utenti che lascino la propria imbarcazione al posto di ormeggio loro riservato, debbono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell’assenza.
ARTICOLO 22
All’interno del Porto gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco e, purché tenuti a guinzaglio. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali nell’ambito del Porto, possa arrecare molestia e disagio agli Utenti dello stesso.
TITOLO III TRAFFICO VEICOLARE
ARTICOLO 23
L’accesso veicolare all’interno del Porto è consentito a coloro che vi sono autorizzati, in ragione della disponibilità di posti-barca e/o di posti-macchina. Ad essi è rilasciato apposito contrassegno che va esibito in caso di richiesta. L’accesso è inoltre consentito a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico permesso dalla Direzione. Ogni altro utente del Porto, per depositare persone o bagagli, può accedere con la propria autovettura, rimorchio ed altro veicolo trainante, al punto più vicino all’imbarcazione interessata, appositamente indicato dalla Direzione. Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati nelle zone destinate al parcheggio all’interno dell’area demaniale o all’esterno di essa, secondo il caso. Il traffico veicolare all’interno del Porto deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale.
ARTICOLO 24
Il parcheggio degli autoveicoli, motoveicoli e comunque di mezzi trainanti e trainati deve avvenire soltanto nelle zone all’uopo destinate. Conseguentemente, lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo all’immediata rimozione forzata a spese del proprietario. Sono istituite zone di carico e scarico opportunamente segnalato ad uso esclusivo dei fornitori degli Esercizi Commerciali. In dette aree è fatto assoluto divieto di sosta e di fermata pena l’immediata rimozione forzata del mezzo.
ARTICOLO 25
I posti-macchina nei parcheggi riservati, sia coperti che scoperti, sono numerati ed a ciascuna autovettura autorizzata è assegnato un posto fisso. Al titolare del posto fisso di parcheggio viene consegnato un contrassegno portante il numero del posto medesimo.
Presso la Direzione è tenuto apposito registro, nel quale sono elencati numericamente i posti macchina con indicazione del nominativo degli Utenti ai quali sono riservati. Ciascuna autovettura deve essere parcheggiata esclusivamente nello spazio numerato e ad essa riservato, in caso di inadempienza sarà provveduto alla rimozione forzata.
ARTICOLO 26
Disposizioni analoghe a quella del precedente articolo valgono nel caso che nel Porto siano istituiti parcheggi riservati ai motoveicoli ed ai rimorchi speciali per imbarcazioni.
ARTICOLO 27
Oltre a parcheggi, di cui ai precedenti articoli 24,25,26, la “Società” si riserva di istituire parcheggi liberi a tempo ed a pagamento le cui aree saranno indicate da apposita segnaletica. Gli Utenti di tali parcheggi sono tenuti all’osservanza della regolamentazione disposta dalla “Società”. Superati i limiti di tempo concesso e, comunque quando gli automezzi siano trovati in zona o in maniera non consentita, sarà provveduto alla rimozione a spese dei proprietari.
ARTICOLO 28
La rimozione forzata, di cui ai precedenti articoli, sarà effettuata, senza preavviso alcuno, a cura della Direzione ed a mezzo del proprio personale. Gli automezzi e gli altri veicoli rimossi saranno trasportati in apposito spazio recintato, sito nel comprensorio di Punta Ala, a spese del proprietario per quanto attiene sia al trasporto che al deposito.
TITOLO IV SERVIZI
ARTICOLO 29
La Direzione cura l’espletamento dei seguenti servizi:
1. pulizia dello specchio d’acqua portuale; 2. pulizia delle aree a terra, raccolta differenziata dei rifiuti di bordo, raccolta e smaltimento acque luride e di sentina delle imbarcazioni ; 3. servizio antincendio ed antinquinamento; 4. vigilanza sulle parti di uso comune, sugli arredi ed impianti del Porto, nonché sulle imbarcazioni, per assicurare l’osservanza delle norme di legge e del presente regolamento; 5. assistenza all’ormeggio ed al disormeggio dei natanti; 6. manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, arredi ed opere portuali; 7. pubblica illuminazione nell’ambito del Porto.
Gli Utenti in transito potranno usufruire dei servizi predetti, come ogni altro servizio predisposto dalla Marina di Punta Ala S.p.A., secondo le modalità all’uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle particolari tariffe approvate dalla Autorità Marittima.
ARTICOLO 30
Per i titolari degli ormeggi riservati la “Società” a mezzo degli appositi impianti, curerà la fornitura all’utente di ciascun ormeggio dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, con la maggiorazione del costo per le spese di distribuzione. Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui all’art. 1567 del Codice Civile. In caso di mancato pagamento da parte degli Utenti dei corrispettivi per i succitati servizi, la “Società”, e per suo conto la Direzione del Porto, avrà il diritto di sospendere la somministrazione sino all’adempimento da parte dell’utente; se trattasi di utente di posto riservato, il medesimo dovrà essere preventivamente avvertito a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
ARTICOLO 31
Per la fornitura di carburanti ed affini, nonché per le prestazioni di conforto (ristorante, bar, boutique, etc.), per quelle di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli Utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi ricevuti direttamente agli assuntori dei servizi medesimi.
ARTICOLO 32
L’attività di assistenza, riparazione e raddobbo dei natanti può essere dalla Società affidata a terzi, nel rispetto dell’Atto di Concessione, delle disposizioni di Legge e senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione Marittima. La Direzione della Società tiene un elenco aggiornato delle ditte autorizzate ad effettuare le prestazioni anzidette nell’ambito del Porto. In casi particolari e su richiesta dell’Utente interessato la Direzione può autorizzare lo svolgimento di prestazioni del genere anzidetto anche da parte di altre Ditte, previa autorizzazione di questa Amministrazione, restando la “Società” del tutto estranea ai rapporti direttamente intercorsi tra le parti. E’ comunque vietato l’ingresso al Porto di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione.
ARTICOLO 33
La “Società” non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell’ambito del Porto, ed anche a bordo delle imbarcazioni e nelle unità immobiliari del Porto stesso. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell’ambito del Porto, da persone che non siano suoi dipendenti o da cose ed animali non di sua proprietà.
TITOLO V NORME ANTINCENDIO ED ANTINQUINAMENTO
ARTICOLO 34
La “Società” ha cura di predisporre una appropriata organizzazione dotata di impianti fissi e mobili per poter prestare un primo intervento di messa in sicurezza in caso di incendio o di grave inquinamento, con proprio personale in attesa dell’intervento delle Autorità preposte. In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite. Comunque le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:
1. in caso di versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino in luogo; 2. prima della messa in moto del motore a benzina l’utente deve provvedere all’aerazione del vano motore; 3. ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite degli stessi in acqua; 4. gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione; 5. il rifornimento di carburante all’imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistenti nel Porto è assolutamente vietata, nell’ambito del Porto, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema; in caso di assoluta necessità – mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, etc. – l’interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione, per qualsiasi quantità o prestazione; 6. i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati; 7. gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza; 8. in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, con mezzi più rapidi possibili, la Direzione, che avrà cura di segnalare l’emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l’intervento; al riguardo devono essere usati gli appositi avvisatori di incendio e, se possibili, anche il telefono; in particolare è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l’imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal porto.
Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell’utente responsabile, oltre all’eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.
TITOLO VI UNITA’ IMMOBILIARI
ARTICOLO 35
Gli Utenti delle unità immobiliari dovranno conservare le unità stesse in ottimo stato di mantenimento. Nel caso l’utente non vi provvedesse, l’Organo di Amministrazione provvederà a farle eseguire in proprio con addebito delle relative spese all’assegnatario.
ARTICOLO 36
L’utente è responsabile per i danni diretti od indiretti che potessero derivare a terzi, esonerando la “Società” concessionaria da ogni responsabilità.
ARTICOLO 37
L’utente deve usare dell’unità immobiliare esclusivamente per i fini cui essa è destinata. Non può in ogni caso svolgervi attività non consentite dalla legge, rumorose e, che comunque possono arrecare disturbo ai vicini. In particolare deve essere salvaguardato il diritto alla quiete ed al riposo degli Utenti, dovendo a tal fine essere altresì limitato nel tempo e, tenuto comunque a volume massimamente ridotto, l’uso di apparecchi radio, televisioni, giradischi o similari. Poiché gli impianti elettrici delle unità in questione sono predisposti esclusivamente ad uso di illuminazione la Società declina ogni responsabilità per ogni diverso ed improprio uso degli impianti stessi.
TITOLO VII NORMA FINALE
ARTICOLO 38
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione o nell’esecuzione del presente Regolamento, per quanto attiene ai rapporti privatistici, tra Società ed Azionisti sarà devoluta all’esame ed alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, cui spetteranno le funzioni di Presidente, di comune accordo tra i medesimi, o, in difetto, dal Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio. Gli Arbitri giudicheranno in via di equità, irritualmente ed anche in veste di amichevoli compositori e con dispensa da formalità e la loro pronuncia sarà inimpugnabile. Per ogni altra controversia non riconducibile all’Arbitrato di cui sopra, resta competente esclusivo il Tribunale di Grosseto.
ARTICOLO 39
Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2010.
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